REQUISITI

I. Possono svolgere
l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la
pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio
 o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione
divenute definitive
, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei
protesti cambiari
;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado
;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e
svolgono attivita’ di formazione periodica in materia di amministrazione
condominiale
.
II. I requisiti di
cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora
l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
III. Possono
svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche societa’
 di
cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono
essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e
dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di
amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa’ presta i servizi.
IV. La
perdita dei requisiti
 di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza
ciascun condomino puo’ convocare senza formalita’ l’assemblea per la nomina del
nuovo amministratore.
V. A
quanti hanno svolto attivita’ di amministrazione di condominio per almeno un
anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e’ consentito lo svolgimento dell’attivita’ di
amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del
primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.”

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